Amministrazione Trasparente
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria
Contenuto dell'obbligo
Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.
Riferimenti normativi
Art. 3, co. 7-bis, l.p. n. 23/1992
Applicabilità
Procedimento
La richiesta di accesso civico non necessita di motivazione ed è gratuita. Deve essere inoltrata mediante l'invio di una comunicazione email all'indirizzo di posta certificata protocollo@pec.comune.puegnagodelgarda.bs.it o all'indirizzo di posta elettronica ordinario segreteria@comune.puegnagodelgarda.bs.it e previa compilazione dell'apposito modulo informatico di richiesta di accesso civico semplice. Nella compilazione del modulo, sarà cura dell'interessato indicare correttamente tutti i riferimenti anagrafici, la tipologia di procedimento ed il relativo oggetto.
Il Dirigente del Servizio Responsabile per materia, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, procede alla pubblicazione nel sito del dato omesso e contestualmente lo trasmette al richiedente ovvero comunica l'avvenuta pubblicazione e indica il collegamento ipertestuale al dato richiesto. Se invece le informazioni richieste sono già pubblicate, l'Amministrazione provvede a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Ritardo o mancata risposta
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede nei termini sopra specificati.