Accedere al servizio
Rateizzazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
(art. 202-bis Codice della Strada)
L’art. 202-bis del Decreto Legislativo 30 settembre 1992, n. 285 (Codice della Strada), introdotto dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120, consente, in presenza di determinate condizioni, di richiedere il pagamento rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie relative a una o più violazioni accertate con il medesimo verbale, purché l’importo complessivo sia superiore a euro 200,00.
Chi può presentare la richiesta
Può presentare istanza di rateizzazione il soggetto tenuto al pagamento della sanzione (trasgressore o obbligato in solido) che versi in condizioni economiche disagiate e sia titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a euro 11.746,68.
Qualora l’interessato conviva con il coniuge o con altri familiari, il reddito di riferimento è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare.
In tal caso, il limite di reddito sopra indicato è elevato di euro 1.032,91 per ciascun familiare convivente.
Come presentare la richiesta
Nel caso di violazioni accertate dalla Polizia Locale, l’istanza di rateizzazione deve essere presentata al Comando di Polizia Locale di Puegnago del Garda, quale ufficio da cui dipende l’organo accertatore.
La richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione del verbale, utilizzando l’apposito modulo predisposto dal Comando, disponibile sul sito istituzionale.
All’istanza devono essere allegati:
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva attestante il reddito imponibile ai fini IRPEF;
- eventuale documentazione utile alla valutazione della situazione economica.
La presentazione dell’istanza comporta automaticamente la rinuncia a:
- usufruire dell'importo ridotto del 30% per il pagamento entro 5 giorni;
- proporre ricorso al Prefetto (art. 203 C.d.S.);
- proporre ricorso al Giudice di Pace (art. 204-bis C.d.S.).
Istruttoria e decisione sull’istanza
Ricevuta l’istanza, l’autorità competente procede alla valutazione sulla base:
- delle condizioni economiche del richiedente;
- dell’importo complessivo della sanzione.
La rateizzazione può essere concessa secondo i seguenti criteri:
- fino a 12 rate mensili se l’importo dovuto non supera euro 2.000,00;
- fino a 24 rate mensili se l’importo dovuto non supera euro 5.000,00;
- fino a 60 rate mensili se l’importo dovuto supera euro 5.000,00.
L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100,00.
Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi al tasso previsto dall’art. 21, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Termini del procedimento
Entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, l’autorità competente adotta il provvedimento di:
- accoglimento, oppure
- rigetto.
Decorso tale termine senza l’adozione di un provvedimento espresso, l’istanza si intende respinta per silenzio-rigetto.
Il provvedimento di accoglimento, di rigetto o la comunicazione di decorrenza del termine dei 90 giorni è notificato all’interessato con le modalità previste dall’art. 201 del Codice della Strada.
Mancato pagamento delle rate
In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione.
In tal caso, ai sensi dell’art. 203, comma 3, C.d.S., il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione amministrativa, oltre alle spese di procedimento e agli interessi, detratto quanto eventualmente già versato.
Rigetto dell’istanza
In caso di rigetto dell’istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro 30 giorni:
- dalla notificazione del provvedimento di diniego, oppure
- dalla comunicazione della decorrenza del termine dei 90 giorni senza accoglimento.